Monday, November 20, 2006

Per non dimenticare…
Era il novembre 1938
Oggi La porta della memoria riporta qui di seguito parte del

Regio Decreto Legge 15 novembre 1938 - XVII, n. 1779 Gazzetta ufficiale del Regno d' Italia n.272, 29/11/1938 Convertito in Legge 5 gennaio 1939, n. 98 GU n.31, 07/02/1939 senza modifiche

Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista

Vittorio Emanuele III
per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione
Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390;
Veduto il R. decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1630;
Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 877, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n.100
;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di dettare ulteriori disposizioni per la difesa della razza nella Scuola italiana e di coordinarle in unico testo con quelle sinora emanate;
Udito il Consiglio dei Ministri, Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani, non possono essere ammesse persone di razza ebraica…


Art. 2
.
Delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti non possono far parte persone di razza ebraica.

Art. 3. Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, frequentate da alunni italiani, non possono essere iscritti alunni di razza ebraica…

Art. 4. Nelle scuole d'istruzione media frequentate da alunni italiani è vietata l'adozione di libri di testo di autori di razza ebraica.
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